Il DPCM decorre dal 5 novembre 2020, sostituendo le disposizioni che erano state previste nel DPCM del 24.10.2020, e sarà valido fino al 3 dicembre 2020.

Il Veneto è regione GIALLA.
All’intero territorio nazionale verranno applicate le seguenti norme:·
- limitazione della circolazione delle persone dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, intervallo orario entro il quale sarà necessario comprovare lo spostamento, per ragioni di lavoro, necessità o salute, attraverso un’autocertificazione;·
- serrata per mostre e musei;·
didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie di secondo grado, ad eccezione delle attività di laboratorio da svolgere in presenza;· - attività in presenza per le scuole dell’infanzia (asili), primarie e secondarie di primo grado (medie), dove tuttavia permane l’utilizzo obbligatorio delle mascherine, ad eccezione dei bambini al di sotto dei 6 anni di età;·
- saracinesche abbassate, nelle giornate sia festive che prefestive, per le medie e grandi strutture di vendita (centri commerciali), tranne farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;·
- riempimento limitato al 50% della capienza su mezzi pubblici del trasporto locale e ferroviario regionale;·
- chiusura per bar e ristoranti dalle ore 18.00, con previsione della possibilità di restare aperti per il pranzo della domenica;·
- sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte dei concorsi (pubblici e privati, comprese procedure di abilitazione all’esercizio delle professioni) a esclusione delle ipotesi in cui la valutazione dei candidati debba essere effettuata, in modo esclusivo, su basi curriculari ovvero in modalità telematica;·
- chiusura dei corner giochi e scommesse presso bar e tabaccherie;·
- per ciò che concerne le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, tutto resta invariato e, quindi, tali attività sono sospese; sono, invece, sempre consentite l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;·
- consentiti soltanto gli eventi e le competizioni (riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;·
- confermata la raccomandazione, già contenuta nei precedenti provvedimenti, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, se non per esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute.